Che cos'è la normativa e la regolamentazione UE sui minerali provenienti da zone di conflitto?

L'Unione Europea (UE) ha introdotto la «Conflict Minerals Regulation», pensata per affrontare la questione dei minerali provenienti da zone di conflitto. Questa normativa è stata adottata nel 2017 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

   Che cos'è la normativa e la regolamentazione UE sui minerali provenienti da zone di conflitto?

L'Unione Europea (UE) ha introdotto il «Conflict Minerals Regulation», una normativa volta ad affrontare la questione dei minerali provenienti da zone di conflitto. Il regolamento è stato adottato nel 2017 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. 

Il Conflict Minerals Regulation mira a promuovere pratiche di approvvigionamento responsabile e a prevenire che le aziende contribuiscano a conflitti e violazioni dei diritti umani attraverso le loro catene di approvvigionamento. Fa parte di un più ampio impegno globale per affrontare il problema dei minerali provenienti da zone di conflitto e garantire che i minerali siano approvvigionati in modo responsabile ed etico. La normativa si applica a tutti gli importatori UE di stagno, tantalio, tungsteno e oro provenienti da aree interessate da conflitti e ad alto rischio, indipendentemente da dimensioni o settore.

Le aziende nell’UE che importano stagno, tantalio, tungsteno e oro (3TG) da zone di conflitto o ad alto rischio devono conformarsi al Conflict Minerals Regulation UE. 

Gli importatori sono tenuti a svolgere una due diligence (dovuta diligenza) per identificare i rischi nella propria catena di approvvigionamento e adottare misure per prevenire l'approvvigionamento di minerali che possano finanziare gruppi armati o contribuire a violazioni dei diritti umani. 

Il processo di due diligence prevede diverse fasi, fra cui l’adozione di solidi sistemi di gestione aziendale, l’identificazione e la valutazione dei rischi nella catena di approvvigionamento e l’adozione di azioni volte a mitigare tali rischi. Le aziende devono inoltre rendicontare le proprie pratiche di due diligence e fornire informazioni sulle proprie catene di approvvigionamento alla Commissione europea.

Le aziende devono effettuare la due diligence in conformità con gli standard internazionalmente riconosciuti, come le «OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas». Inoltre, il processo di due diligence deve essere documentato e reso disponibile alle autorità competenti su richiesta.

Le indicazioni dell’OCSE richiedono agli importatori di:  

Per rispettare la normativa, le aziende devono seguire un processo di due diligence che comprende i seguenti passaggi:

  • Adottare solidi sistemi di gestione aziendale: le aziende devono definire una policy per l’approvvigionamento responsabile dei minerali e assicurarne la comunicazione ai fornitori e stakeholder. Occorre inoltre nominare i responsabili della gestione del processo di due diligence e assegnare risorse adeguate.
  • Identificare e valutare i rischi nella catena di approvvigionamento: le aziende devono individuare gli impianti di raffinazione (smelter e refiner) presenti nella catena di approvvigionamento e valutare le loro pratiche di due diligence. Devono inoltre analizzare i rischi legati all’approvvigionamento di 3TG da aree di conflitto o ad alto rischio e valutare la gravità di tali rischi.
  • Adottare misure di mitigazione del rischio: occorre mitigare i rischi individuati, ad esempio collaborando con i fornitori per migliorare le loro pratiche di due diligence oppure cessando i rapporti con fornitori che non rispettano i requisiti della normativa.
  • Rendere conto delle pratiche di due diligence: le aziende devono rendicontare le azioni di due diligence svolte, inclusi i passaggi adottati per identificare e mitigare i rischi nella catena di approvvigionamento. Devono inoltre fornire informazioni sui paesi di origine dei 3TG importati e sugli impianti di raffinazione presenti nella propria catena di approvvigionamento. 

Requisiti per differenti tipologie di aziende

La produzione di beni richiede spesso molteplici rapporti con fornitori e realtà operative lungo la catena di approvvigionamento. Pertanto, l’UE distingue queste aziende in due gruppi in base alla loro funzione. 

Le aziende che estraggono, trattano e raffinano materie prime sono denominate «upstream companies».

L’UE classifica come upstream:

  • Società minerarie
  • Trader di materie prime
  • Raffinatori
  • Impianti di fusione (smelter)

La seconda classificazione riguarda le aziende che trasformano ulteriormente i metalli ottenuti dallo stadio upstream fino allo stadio di prodotto finito. Queste realtà sono denominate «downstream companies». Anche le aziende che vendono prodotti ad altre imprese, enti governativi o singoli individui sono classificate come downstream.

Come garantire l’approvvigionamento responsabile di un minerale

Gli importatori in UE devono istituire sistemi e procedure interni in grado di tracciare il paese di origine dei minerali, le quantità importate e il periodo di estrazione.

Inoltre, gli importatori di minerali e metalli devono:

  • Elencare i minerali importati per nome commerciale e tipologia, e
  • Fornire i nomi e gli indirizzi dei fornitori.

Quando i minerali provengono da zone di conflitto o ad alto rischio, gli importatori sono tenuti anche a fornire:

  • La miniera di origine dei minerali;
  • I luoghi dove i minerali sono stati aggregati, commercializzati e trattati, e
  • Tasse, diritti e royalties versati.

Come rispettare il regolamento

Le aziende che svolgono la due diligence valutano innanzitutto i rischi connessi all’approvvigionamento di materie prime da regioni instabili o colpite da conflitti. Ogni Stato membro UE ha designato un’autorità competente responsabile della ricezione e revisione delle relazioni sui minerali provenienti da zone di conflitto presentate dalle aziende. L’autorità competente può inoltre svolgere ispezioni e audit nelle aziende per verificare l’accuratezza e la completezza delle informazioni trasmesse.

La Commissione europea svolge anche un ruolo di supervisione nell’attuazione del Conflict Minerals Regulation. È responsabile della pubblicazione di un elenco degli impianti di fusione e raffinatori che sono stati sottoposti ad audit e riconosciuti conformi ai requisiti di due diligence previsti dal regolamento. L’elenco viene aggiornato annualmente ed è consultabile sul sito della Commissione europea.

Le aziende che non rispettano il Conflict Minerals Regulation possono essere soggette a sanzioni o ad altre misure da parte delle autorità competenti. Queste misure includono sanzioni pecuniarie, ammonimenti pubblici o anche sospensione e revoca della licenza di esercizio. È quindi fondamentale rispettare la norma e inviare report accurati e completi sui minerali provenienti da zone di conflitto alle autorità competenti.