Riepilogo di fine anno sulle principali normative del 2023

Analisi delle normative più importanti entrate in vigore e proposte nel corso del 2023 che influenzeranno i produttori in futuro.

Riepilogo di fine anno sulle principali normative del 2023

L’anno 2022 ha rappresentato un momento di svolta per la regolamentazione della catena di approvvigionamento dei semiconduttori. Nell’ottobre 2022, il Bureau of Industry and Security degli Stati Uniti ha introdotto un ampio pacchetto, di portata senza precedenti, di controlli all’esportazione su tecnologie e apparecchiature di produzione di semiconduttori destinate alla Repubblica Popolare Cinese (RPC). Il 2023 non ha visto l’introduzione di normative storiche di simile impatto—sebbene vi siano state modifiche rilevanti a quei controlli emanati nel 2022—ma sono comunque state approvate o presentate al pubblico una serie di nuove leggi e direttive significative.

Di seguito, vengono esaminate le normative che hanno avuto il maggiore impatto sulla catena di approvvigionamento dei semiconduttori negli ultimi 12 mesi.

1. Regolamento: EU Batteries Regulation

Data di entrata in vigore: Agosto 2023

Paesi interessati: I 27 Stati membri dell’Unione Europea

Ambito della normativa: Proposta inizialmente dalla Commissione Europea nel dicembre 2020, l’EU Batteries Regulation rientra nell’ambizioso pacchetto di iniziative del Green Deal europeo.

Come illustrato nel nostro approfondimento sull’EU Batteries Regulation, la Commissione Europea ha approvato tale legislazione con l’obiettivo di ridurre l’impronta di carbonio delle batterie, diminuirne la dipendenza da sostanze tossiche e applicare standard di riciclo e riutilizzo coerenti con la transizione dell’UE verso un’economia più circolare.

A tal fine, il regolamento impone nuovi obblighi legali ai produttori di batterie. Tra questi figurano la dichiarazione dell’impronta di carbonio, i requisiti di marcatura CE, politiche di due diligence e obiettivi di gestione della fine vita (EOL) nell’ambito del principio di «extended producer responsibility» (EPR, responsabilità estesa del produttore). La dichiarazione sull’impronta di carbonio, che si applica alle batterie per veicoli elettrici, batterie LMT e batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, richiede ai produttori di riportare le emissioni totali di carbonio per l’intero ciclo di vita—fatta eccezione per la fase d’uso—per ciascun modello di batteria e per ogni impianto produttivo.

L’EU Batteries Regulation aggiunge inoltre cinque categorie di batterie all’elenco dei prodotti UE che richiedono la marcatura CE: portatili, industriali, EV, LMT e SLI. In conformità ai requisiti già esistenti per la marcatura CE, i produttori di queste categorie devono ora svolgere una valutazione di conformità CE. I requisiti di tale valutazione variano in base alla classificazione della batteria, ma generalmente prevedono la registrazione dei dati sul contenuto di materiali riciclati e la creazione di un sistema di gestione della batteria (BMS) che monitora stato di salute e durata delle batterie.

Inoltre, l’EU Batteries Regulation stabilisce obblighi di due diligence per i produttori e importatori di batterie con fatturato netto pari o superiore a 40 milioni di euro. Le aziende che superano tale soglia e utilizzano determinate materie prime—soprattutto cobalto, litio, nichel e grafite naturale—devono adottare una politica di due diligence allineata agli standard internazionali e implementare un sistema di mitigazione dei rischi che individui minacce sociali e ambientali nella propria catena di approvvigionamento.

Infine, il nuovo regolamento introduce il concetto di «extended producer responsibility» (EPR). Il principio EPR prevede due obblighi di gestione della fine vita per i produttori di batterie: il rispetto di specifiche percentuali minime obbligatorie di contenuto riciclato nelle batterie e la responsabilità per la raccolta di una certa quota di batterie esauste (così da evitarne lo smaltimento in discarica e negli impianti di trattamento dei rifiuti).

2. Regolamento: Proposta ECHA di divieto dei PFAS

Data di entrata in vigore: Proposta pubblicata a febbraio, con ipotesi di entrata in vigore dopo 18 mesi o secondo un approccio graduale.

Paesi interessati: I 27 Stati membri dell’Unione Europea

Ambito della normativa: Nel mese di febbraio, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato una proposta per vietare migliaia di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). Questa proposta è stata presentata dalle autorità nazionali di Svezia, Danimarca, Norvegia, Germania e Paesi Bassi.

Le nuove restrizioni proposte mirano a vietare oltre 10.000 PFAS (ad oggi sono circa 15.000 in totale). L’ECHA ha proposto due possibili modalità di attuazione: nella prima, un divieto totale con entrata in vigore dopo 18 mesi di transizione; nella seconda, più complessa da gestire, un approccio graduale con deroghe temporanee per usi specifici e, in casi eccezionali, deroghe senza limiti di tempo.

L’ECHA ha avviato una consultazione pubblica di sei mesi, dal 22 marzo al 25 settembre. Come descritto in un nostro precedente approfondimento, questo periodo ha generato circa 5.600 commenti pubblici, tra cui i contributi di 4.400 aziende, privati e organizzazioni; molti interlocutori del settore hanno espresso perplessità sulle conseguenze del divieto proposto sui loro processi produttivi.

Conclusa la consultazione, due comitati dell’ECHA si riuniranno per valutare i commenti e formulare il parere finale: il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) verificherà se la proposta rappresenti un metodo adeguato per ridurre i rischi per persone e ambiente, mentre il Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) valuterà i potenziali impatti socioeconomici dell’introduzione delle restrizioni. Una volta definiti i pareri e trasmessi alla Commissione Europea, l’ECHA e gli Stati membri UE adotteranno la decisione finale sul divieto.

3. Regolamento: Supply Chain Due Diligence Act tedesco (SCDDA)

Data di entrata in vigore: La prima fase è entrata in vigore il 1° gennaio 2023. La seconda fase sarà effettiva dal 1° gennaio 2024.

Paesi interessati: Germania

Ambito della normativa: È importante partire dall’ambito di applicazione e successivamente esaminare nel dettaglio gli adempimenti previsti per le imprese soggette. Dal 1° gennaio 2023, le imprese con sede centrale, amministrativa o legale, o filiali in Germania, e almeno 3.000 dipendenti ubicati in Germania, devono conformarsi alla SCDDA. Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo sarà esteso alle aziende con almeno 1.000 dipendenti sul territorio tedesco. (Si stima che circa 600 aziende siano state coinvolte dalla legge al 1° gennaio 2023, mentre nel 2024 ne saranno incluse quasi 3.000.)

Il Supply Chain Due Diligence Act introduce una serie di obblighi specifici di due diligence per le aziende nell’ambito di applicazione. Secondo il Ministero federale del lavoro e degli affari sociali tedesco, la norma si basa su 11 convenzioni internazionali sui diritti umani, che definiscono requisiti comportamentali o divieti per prevenire violazioni di posizioni giuridiche protette. Questi standard riguardano, tra gli altri, schiavitù e lavoro minorile, sicurezza sul lavoro e condizioni di impiego, accesso a cibo e acqua, discriminazione salariale.

Per rispettare gli 11 diritti umani tutelati dalla SCDDA, le aziende devono adempiere a otto obblighi:

  1. Implementazione di un sistema di gestione dei rischi che assicuri la conformità agli obblighi di due diligence, integrato in tutti i processi aziendali rilevanti.
  2. Nomina di un responsabile per i diritti umani o altra figura incaricata di monitorare il sistema di gestione dei rischi.
  3. Effettuazione di un’analisi dei rischi annuale su processi propri e su quelli dei fornitori diretti per individuare possibili violazioni. Ulteriori analisi possono essere richieste in caso di cambiamenti significativi della catena di approvvigionamento o incrementi dei livelli di rischio.
  4. Predisposizione di una dichiarazione di politica aziendale che illustri le procedure di risk management, dettaglio i rischi identificati e definisca le aspettative nei confronti di dipendenti e fornitori.
  5. Adozione di misure preventive qualora emergano rischi specifici, interni o lungo la catena di approvvigionamento diretta.
  6. Adozione di misure correttive se si accerta la violazione di una convenzione sui diritti umani tutelata o un rischio imminente di tale violazione.
  7. Istituzione di una procedura di reclamo che consenta ai dipendenti di segnalare rischi o violazioni riscontrate.
  8. Svolgimento di continua documentazione e reporting delle attività di due diligence, raccolte in una relazione annuale da trasmettere all’Ufficio federale per l’economia e il controllo delle esportazioni (BAFA) e pubblicare sul sito web aziendale.

Le aziende che non rispettano tali obblighi sono soggette a sanzioni amministrative da parte del governo tedesco, fino a un massimo di 8 milioni di euro o al 2% del fatturato globale annuo.

4. Regolamento: Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)

Data di entrata in vigore: La direttiva è stata proposta inizialmente dalla Commissione Europea a febbraio 2022. Il 14 dicembre dello stesso anno, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sul testo.

Paesi interessati: I 27 Stati membri dell’Unione Europea

Ambito della normativa: La Corporate Sustainability Due Diligence Directive condivide alcuni elementi del Supply Chain Due Diligence Act tedesco, ma presenta differenze rilevanti riguardo agli obblighi previsti. L’ambito di applicazione della CS3D è complesso e frutto di articolate negoziazioni: le aziende interessate sono principalmente quelle costituite nell’UE con più di 500 dipendenti e un fatturato globale superiore a 150 milioni di euro, nonché le aziende non UE che realizzano almeno 150 milioni di euro di fatturato nell’Unione.

La CS3D stabilisce due serie di obblighi:

  • Politica di due diligence in materia di diritti umani e ambiente: Le aziende soggette devono adottare misure per porre rimedio a impatti negativi delle proprie attività e di quelle dei fornitori su diritti umani e ambiente. La Commissione Europea precisa che «gli elementi centrali di quest’obbligo sono individuare, porre fine, prevenire, mitigare e rendicontare» gli effetti negativi su queste due categorie tutelate. Tra le aree impattate figurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, schiavitù, sfruttamento del lavoro, deforestazione e inquinamento.
  • Piano di transizione climatica: La CS3D impone inoltre ad alcune grandi aziende di redigere e attuare un piano di transizione climatica dettagliato, per ridurre le emissioni di carbonio in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e i relativi limiti massimi di temperatura.

A seguito dell’accordo provvisorio di dicembre, la CS3D dovrà essere formalmente approvata, adottata e firmata sia dal Parlamento Europeo che dal Consiglio dell’UE, con probabile conclusione entro la prima metà del 2024. Gli Stati membri avranno poi due anni per recepire la direttiva e trasporla nella normativa nazionale. Per questo iter prolungato di implementazione, la maggior parte degli esperti prevede che le aziende saranno chiamate a conformarsi alla CS3D entro il 2027.

5. Regolamento: Aggiornamento dei controlli all’esportazione verso la Cina, Bureau of Industry and Security

Data di entrata in vigore: I controlli iniziali degli Stati Uniti verso la Repubblica Popolare Cinese (RPC) sono stati introdotti il 7 ottobre 2022. Gli aggiornamenti sono entrati in vigore il 17 ottobre 2023.

Paesi interessati: Stati Uniti, Cina, Macao e, in misura minore, altri 43 paesi in Medio Oriente, Africa e Asia.

Ambito della normativa: Come analizzato in un nostro recente approfondimento sulle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina nel settore semiconduttori, gli aggiornamenti 2023 dei controlli sulle esportazioni riguardano tre aree principali. In primo luogo, modificano i parametri dei chip soggetti a restrizioni, utilizzando la total processing performance (TPP) e la performance density come soglie di regolamentazione. In secondo luogo, ampliano significativamente la lista delle apparecchiature di produzione di semiconduttori (SME) sottoposte a controllo. Infine, aggiungono 13 aziende cinesi all’Entity List statunitense.

Questa rassegna sulle principali novità regolatorie del 2023 non ha pretesa di esaustività, ma vuole offrire uno scenario delle disposizioni, restrizioni, direttive e controlli—proposti, già in vigore o in corso di definizione—che hanno maggiormente segnato l’industria dei semiconduttori nell’ultimo anno.

Non occorre un’analisi approfondita per individuare due filoni dominanti in queste normative: da un lato, la persistente guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina; dall’altro, il fitto quadro di direttive europee volte a tutelare salute umana e ambiente attraverso requisiti sempre più stringenti per le aziende che operano nell’UE. È ovviamente troppo presto per prevedere quale sarà il panorama normativo del 2024, ma è ragionevole ipotizzare che questi due grandi orientamenti—ciascuno rappresentativo di presente e futuro di tecnologia e manifattura—continueranno a influenzare il modo in cui la catena di approvvigionamento dei semiconduttori sarà gestita nei prossimi anni.