La Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche, nota come REACH (EC 1907/2006), è una normativa di sicurezza adottata dall’Unione Europea (UE) per prevenire l’utilizzo di determinate sostanze chimiche tossiche nei prodotti fabbricati, venduti e importati all’interno dell’UE.
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La normativa punta a migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente attraverso un’identificazione più efficace e precoce delle sostanze chimiche nocive.
Alcune sostanze sono vietate nella produzione, commercializzazione o utilizzo in tutta l’UE dall’Allegato XVII del REACH, noto anche come elenco delle sostanze soggette a restrizione. Siano esse autorizzate o meno, tali sostanze sono considerate a rischio rilevante per la salute umana e l’ambiente.
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) identifica inizialmente le sostanze potenzialmente pericolose denominate «Substances of Very High Concern» (SVHC, Sostanze estremamente preoccupanti) su richiesta degli Stati membri o della Commissione europea. Le sostanze confermate come pericolose o SVHC vengono poi aggiunte alla Candidate List.
Una restrizione può applicarsi a qualsiasi sostanza singola, in miscela oppure presente in un articolo, inclusi quei casi in cui non sia richiesta la registrazione, ad esempio se prodotte o importate in quantità inferiori a una tonnellata all’anno o alcuni polimeri specifici.
Restano escluse le sostanze intermedie isolate in sito, le sostanze utilizzate per la ricerca scientifica e lo sviluppo, nonché le sostanze che comportano rischi per la salute umana solo se impiegate nei cosmetici.
L’Allegato XVII del REACH include tutte le restrizioni approvate nell’ambito del REACH e della precedente normativa, la Direttiva 76/769/CEE. Attualmente comprende 71 voci, tra cui:
- Azocoloranti e Azodise (voce 43)
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (voce 50)
- Acido perfluorottansolfonico e suoi derivati (PFOS) (voce 53, eliminata nel 2010 e oggi soggetta al regolamento UE sui POP)
- Ftalati (voci 51 e 52)
- Cadmio e composti del cadmio (voce 23)
- Nichel e composti del nichel (voce 27)
- Piombo e composti del piombo (voce 63)
- Mercurio e composti del mercurio
- Composti del cromo VI (voce 47)
- Composti dell’arsenico (voce 19)
- Sostanze CMR 1A/1B elencate nell’Allegato VI del regolamento CLP (voci 28, 29, 30)
- Nonilfenolo e nonilfenol etossilati (voce 46)
- Composti organostannici (voce 20)
- Solventi pericolosi (benzene, cicloesano, triclorobenzene, cloroformio, ecc.)
- Bisfenolo A (voce 66, aggiunta a dicembre 2016)
- decaBDE (voce 67, aggiunta a febbraio 2017)
- PFOA, i suoi sali e sostanze correlate al PFOA (voce 68, aggiunta a giugno 2017)
- D4 e D5 (voce 70, aggiunta a gennaio 2018)
- Metanolo (voce 69, aggiunta ad aprile 2018)
- 1-metil-2-pirrolidone (NMP) (voce 71, aggiunta ad aprile 2018)
- Sostanze CMR nei tessili e calzature (voce 72, aggiunta a ottobre 2018)
- [etano-1,2-diylbisossi]bis[2,4,6-tribromobenzene]
- tetrabromo-4,4'-isopropilidendifenolo
- sulfonildifenolo
- Diboro tetraossido di bario
- tetrabromoftalato comprendente ogni singolo isomero e/o loro combinazioni
- Isobutil 4-idrossibenzoato
- Melamina
- Acido perfluoro-eptanoico e suoi sali
- miscela di reazione di 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropan-2-il)morfolina
Le sostanze escluse dal campo di applicazione del REACH includono:
- Sostanze radioattive.
- Sostanze in deposito temporaneo sotto vigilanza doganale.
- Trasporto di sostanze pericolose.
- Sostanze utilizzate a fini di difesa.
- Intermedi non isolati.
- Rifiuti, ma non i prodotti recuperati dai rifiuti.
L’ultima versione consolidata delle sostanze soggette a restrizione REACH è disponibile QUI.