La Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals, o REACH (EC 1907/2006), è una normativa di sicurezza introdotta dall’Unione Europea (UE) per prevenire l’uso di alcune sostanze chimiche tossiche nei prodotti fabbricati, venduti e importati all’interno dell’UE.
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L’obiettivo della normativa è migliorare la tutela della salute umana e dell’ambiente attraverso l’individuazione più tempestiva ed efficace delle sostanze chimiche pericolose.
Alcune sostanze sono vietate per produzione, commercializzazione o uso in tutta l’UE ai sensi dell’Allegato XVII di REACH, noto anche come lista delle sostanze soggette a restrizione. Autorizzate o meno, queste sostanze sono considerate a rischio significativo per la salute umana e per l’ambiente.
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) identifica inizialmente le sostanze potenzialmente pericolose, chiamate «Substances of Very High Concern» (SVHC, Sostanze Estremamente Preoccupanti), su richiesta degli Stati membri o della Commissione Europea. Le sostanze effettivamente pericolose, o SVHC, vengono poi inserite nella Candidate List.
Una restrizione può applicarsi a qualsiasi sostanza, da sola, in miscela o in un articolo, anche a quelle che non richiedono registrazione, come ad esempio sostanze prodotte o importate in quantità inferiori a una tonnellata all’anno o alcuni polimeri.
Sono esentati dalle restrizioni REACH gli intermedi isolati sul sito produttivo, le sostanze utilizzate nella ricerca e sviluppo scientifica e le sostanze il cui rischio per la salute umana è limitato all’uso nei cosmetici.
L’allegato XVII di REACH comprende tutte le restrizioni adottate nel quadro di REACH e della precedente Direttiva 76/769/CEE. Attualmente contiene 71 voci, tra cui:
- Azocoloranti e azodio (voce 43)
- Idrocarburi policiclici aromatici (PAH) (voce 50)
- Acido perfluorottansulfonico e suoi derivati (PFOS) (voce 53, eliminata nel 2010 e ora soggetta al regolamento UE POPs)
- Ftalati (voci 51 e 52)
- Cadmio e suoi composti (voce 23)
- Nichel e suoi composti (voce 27)
- Piombo e suoi composti (voce 63)
- Mercurio e suoi composti (voce )
- Composti del cromo VI (voce 47)
- Composti dell’arsenico (voce 19)
- Sostanze CMR 1A/1B elencate nell’Allegato VI del regolamento CLP (28, 29, 30)
- Nonilfenolo e nonilfenol etossilati (voce 46)
- Composti organostannici (voce 20)
- Solventi pericolosi (benzene, cicloesano, triclorobenzene, cloroformio, ecc.)
- Bisfenolo A (voce 66, aggiunta a dic 2016)
- decaBDE (voce 67, aggiunta a feb 2017)
- PFOA, suoi sali e sostanze correlate (voce 68, aggiunta a giugno 2017)
- D4 e D5 (voce 70, aggiunta a gen 2018)
- Methanolo (voce 69, aggiunta ad aprile 2018)
- 1-metil-2-pirrolidone (NMP) (voce 71, aggiunta ad aprile 2018)
- Sostanza CMR nei tessuti e calzature (voce 72, aggiunta a ottobre 2018)
- [ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene]
- Tetrabromo-4,4'-isopropilidendifenolo
- Sulfonildifenolo
- Diboronato di bario tetraossido
- Tetrabromoftalato comprendente qualsiasi isomero individuale e/o loro combinazioni
- Isobutil 4-idrossibenzoato
- Melammina
- Acido perfluoro-eptanoico e suoi sali
- Massa di reazione di 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropan-2-il)morfolina
Le sostanze esentate dal regolamento REACH includono:
- Sostanze radioattive.
- Sostanze in deposito temporaneo sotto vigilanza doganale.
- Il trasporto di sostanze pericolose.
- Sostanze utilizzate per fini di difesa.
- Intermedi non isolati.
- Rifiuti, ma non i prodotti recuperati dai rifiuti.
L’ultima versione consolidata delle sostanze soggette a restrizione REACH è disponibile QUI.