Che cos'è l'Elenco delle Sostanze Soggette a Restrizione REACH?

Alcune sostanze sono vietate nella produzione, commercializzazione o utilizzo nell’UE secondo l’Allegato XVII di REACH, noto anche come elenco delle sostanze soggette a restrizione.

Che cos'è l'Elenco delle Sostanze Soggette a Restrizione REACH?

La Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals, o REACH (EC 1907/2006), è una normativa di sicurezza introdotta dall’Unione Europea (UE) per prevenire l’uso di alcune sostanze chimiche tossiche nei prodotti fabbricati, venduti e importati all’interno dell’UE.  

Reach Compliance report

L’obiettivo della normativa è migliorare la tutela della salute umana e dell’ambiente attraverso l’individuazione più tempestiva ed efficace delle sostanze chimiche pericolose.  

Alcune sostanze sono vietate per produzione, commercializzazione o uso in tutta l’UE ai sensi dell’Allegato XVII di REACH, noto anche come lista delle sostanze soggette a restrizione. Autorizzate o meno, queste sostanze sono considerate a rischio significativo per la salute umana e per l’ambiente.

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) identifica inizialmente le sostanze potenzialmente pericolose, chiamate «Substances of Very High Concern» (SVHC, Sostanze Estremamente Preoccupanti), su richiesta degli Stati membri o della Commissione Europea. Le sostanze effettivamente pericolose, o SVHC, vengono poi inserite nella Candidate List.  

Una restrizione può applicarsi a qualsiasi sostanza, da sola, in miscela o in un articolo, anche a quelle che non richiedono registrazione, come ad esempio sostanze prodotte o importate in quantità inferiori a una tonnellata all’anno o alcuni polimeri.

Sono esentati dalle restrizioni REACH gli intermedi isolati sul sito produttivo, le sostanze utilizzate nella ricerca e sviluppo scientifica e le sostanze il cui rischio per la salute umana è limitato all’uso nei cosmetici.

L’allegato XVII di REACH comprende tutte le restrizioni adottate nel quadro di REACH e della precedente Direttiva 76/769/CEE. Attualmente contiene 71 voci, tra cui:

  • Azocoloranti e azodio (voce 43)
  • Idrocarburi policiclici aromatici (PAH) (voce 50)
  • Acido perfluorottansulfonico e suoi derivati (PFOS) (voce 53, eliminata nel 2010 e ora soggetta al regolamento UE POPs)
  • Ftalati (voci 51 e 52)
  • Cadmio e suoi composti (voce 23)
  • Nichel e suoi composti (voce 27)
  • Piombo e suoi composti (voce 63)
  • Mercurio e suoi composti (voce )
  • Composti del cromo VI (voce 47)
  • Composti dell’arsenico (voce 19)
  • Sostanze CMR 1A/1B elencate nell’Allegato VI del regolamento CLP (28, 29, 30)
  • Nonilfenolo e nonilfenol etossilati (voce 46)
  • Composti organostannici (voce 20)
  • Solventi pericolosi (benzene, cicloesano, triclorobenzene, cloroformio, ecc.)
  • Bisfenolo A (voce 66, aggiunta a dic 2016)
  • decaBDE (voce 67, aggiunta a feb 2017)
  • PFOA, suoi sali e sostanze correlate (voce 68, aggiunta a giugno 2017)
  • D4 e D5 (voce 70, aggiunta a gen 2018)
  • Methanolo (voce 69, aggiunta ad aprile 2018)
  • 1-metil-2-pirrolidone (NMP) (voce 71, aggiunta ad aprile 2018)
  • Sostanza CMR nei tessuti e calzature (voce 72, aggiunta a ottobre 2018)
  • [ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene]
  • Tetrabromo-4,4'-isopropilidendifenolo
  • Sulfonildifenolo
  • Diboronato di bario tetraossido
  • Tetrabromoftalato comprendente qualsiasi isomero individuale e/o loro combinazioni
  • Isobutil 4-idrossibenzoato
  • Melammina
  • Acido perfluoro-eptanoico e suoi sali
  • Massa di reazione di 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropan-2-il)morfolina 

Le sostanze esentate dal regolamento REACH includono:

  • Sostanze radioattive.
  • Sostanze in deposito temporaneo sotto vigilanza doganale.
  • Il trasporto di sostanze pericolose.
  • Sostanze utilizzate per fini di difesa.
  • Intermedi non isolati.
  • Rifiuti, ma non i prodotti recuperati dai rifiuti.

L’ultima versione consolidata delle sostanze soggette a restrizione REACH è disponibile QUI.