Che cos'è l'ECHA?

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche svolge un ruolo fondamentale in tutto, dalla normativa REACH alle regolamentazioni PFAS. Ma che cos'è l'ECHA e di cosa si occupa esattamente?

Che cos'è l'ECHA?

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è l’autorità di regolamentazione dell’Unione Europea per la concezione, l’implementazione e la gestione della legislazione sulle sostanze chimiche. Oltre a gestire diverse normative chiave dell’UE relative alle sostanze chimiche e al settore chimico, l’ECHA collabora con aziende e organizzazioni per garantire la conformità legale, mantiene banche dati complete sulle sostanze chimiche e pubblica elenchi di sostanze che comportano rischi significativi per la salute umana e l’ambiente. Inoltre, l’agenzia promuove l’innovazione e il progresso nell’industria chimica, guidando l’eliminazione graduale delle sostanze pericolose e incoraggiando le imprese a trovare soluzioni di produzione più sicure e sostenibili per i prodotti di uso quotidiano. 

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche, con sede a Helsinki, Finlandia, ha origine dall’istituzione del regolamento Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (REACH) nel 2006. L’UE ha istituito formalmente l’agenzia, che ha iniziato le attività nel giugno 2007, per supervisionare l’implementazione e la gestione di REACH. Da oltre 15 anni, l’ECHA ha ampliato il proprio ambito oltre REACH, supervisionando anche altre normative chiave come la Classification, Labeling, and Packaging (CLP), la Biocidal Products Regulation (BPR) e la Prior Informed Consent Regulation (PIC). L’ECHA ha inoltre il compito di amministrare e sviluppare la Waste Framework Directive dell’UE. 

Agenzia europea per le sostanze chimiche e REACH 

Anche se le responsabilità dell’ECHA si sono notevolmente ampliate dal 2007, il ruolo principale resta la gestione di REACH. Come viene spiegato chiaramente dalla Commissione Europea sul proprio sito web, l’ECHA è «il punto centrale nel sistema REACH: gestisce le banche dati fondamentali per il funzionamento del sistema, coordina la valutazione approfondita delle informazioni fornite sulle sostanze chimiche e gestisce una banca dati pubblica dove consumatori e professionisti possono trovare informazioni sui pericoli». 

Tra tutte le attività svolte dall’ECHA in ambito REACH, probabilmente la più rilevante è quella relativa all’elaborazione di tutte le informazioni che le aziende devono registrare presso l’agenzia per l’immissione di una sostanza chimica sul mercato. In conformità alla regolamentazione REACH, le aziende sono tenute a raccogliere raccolte di dati, proprietà scientifiche e altri dettagli sulle proprie sostanze e a trasmetterli all’ECHA sotto forma di cosiddetto «dossier di registrazione». 

Dopo la presentazione di questi dossier di registrazione, l’ECHA avvia un processo di valutazione articolato in più fasi. Questo include, tra le altre attività, la verifica della piena conformità della sostanza alla normativa REACH e l’esame delle proposte di test presentate dall’impresa. 

L’ECHA è inoltre responsabile della manutenzione della vasta banca dati in cui sono contenuti tutti questi dossier di registrazione. Attualmente, sono incluse circa 23.000 sostanze e tutte le relative informazioni. 

ECHA e Substance of Very High Concern (SVHC)

All’interno della direttiva REACH, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche supervisiona anche il processo ufficiale di identificazione, restrizione e, in certi casi, eliminazione graduale delle substance of very high concern (SVHC, sostanze estremamente preoccupanti). Il processo inizia quando l’ECHA riconosce che una determinata sostanza può comportare effetti negativi rilevanti sulla salute umana o sull’ambiente. Secondo l’ECHA, queste sono «principalmente sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, così come sostanze persistenti e bioaccumulabili». La classe delle per- e polifluoroalchiliche, o PFAS, include diversi esempi di SVHC. 

Quando una sostanza viene ufficialmente inserita tra le SVHC, viene aggiunta alla «Candidate List», dove è facilmente consultabile da individui e operatori del settore. L’ECHA valuta periodicamente se le sostanze presenti nella Candidate List debbano essere trasferite nella «Authorisation List», un elenco di sostanze da eliminare dal mercato. Dopo la «sunset date» di una sostanza presente nell’Authorisation List, è possibile utilizzarla soltanto previa autorizzazione esplicita (da cui il nome). (Per un approfondimento su REACH e SVHC, consulti il nostro articolo su RoHS vs. REACH.)

ECHA e Classification, Labeling, and Packaging 

Oltre al ruolo di fulcro per REACH, l’ECHA è protagonista anche in altre normative e direttive UE. Tra queste spicca la Classification, Labeling, and Packaging (CLP), regolamento istituito dall’UE nel 2008 per integrarsi con REACH.

In base alla CLP, le sostanze o miscele classificate come pericolose o con proprietà esplosive devono soddisfare requisiti specifici per la classificazione e l’etichettatura. La CLP ha definito diverse classi di rischio fisico, per la salute e per l’ambiente; nella maggior parte dei casi spetta a produttori, distributori e altri attori determinare la classificazione e rispettare i requisiti pertinenti. In generale, le etichette devono includere le seguenti informazioni:

  • Informazioni di contatto del fornitore, inclusi nome, numero di telefono e indirizzo fisico
  • La quantità specifica della sostanza o miscela in questione 
  • Tutti i simboli, pittogrammi e avvertenze applicabili (come ad esempio l’icona di una fiamma nera, che indica che un prodotto o una sostanza è altamente infiammabile)

Come per REACH e le relative banche dati, l’ECHA è l’amministratore principale della CLP, delle relative classificazioni di pericolo e dei requisiti specifici di etichettatura e imballaggio. Nel 2022, l’ECHA ha ricevuto informazioni su classificazione ed etichettatura relative a oltre 200.000 sostanze.